Statuto della Compagnia della marineria tradizionale “Il Nuovo Trionfo”

approvato in Venezia 22/12/2006 modificato in assemblea del 11/01/2007

art. 1 denominazione e sede

È costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia la Associazione di promozione sociale ONLUS denominata Compagnia della Marineria Tradizionale “Il Nuovo Trionfo” con sede in Venezia, Cannaregio 6025, fondata dai soci promotori Alfredo Zambon, Giorgio Suppiej, Michela Scibilia, Massimo Gin, Alessandro Ervas, Gerolamo Fazzini, Ugo Pizzarello.

art. 2 scopi

L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività culturale di promozione e utilità sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

  • diffondere la cultura nautica e della marineria tradizionale;
  • ampliare la conoscenza della cultura della nautica e della marineria tradizionale in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni delle due sponde dell’Adriatico e tra le nazioni con analoghe tradizioni;
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo nautico affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura nautica e della marineria tradizionale come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dei comuni interessi culturali legati alla nautica e alla marineria tradizionali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
  • acquisire e recuperare imbarcazioni tradizionali del mare Adriatico, ad iniziare dal trabaccolo denominato “Il Nuovo Trionfo” quale ultimo testimone navigante della marineria dei primi anni del secolo scorso del golfo di Venezia;
  • contribuire alla costituzione del futuro Museo della marineria di Venezia;
  • provvedere alla conservazione delle imbarcazioni acquisite attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per mantenerle naviganti ed in attività, acquisendo contributi e risorse sotto qualsiasi forma, da destinarsi prioritariamente a tale scopo conservativo della marineria tradizionale;
  • gestire il proprio patrimonio senza fini di lucro, ma sviluppando attività di utilità sociale legate alla formazione culturale e professionale, alla diffusione della cultura storica e marinaresca della nostra comunità, al tempo libero, alla rappresentanza per la diffusione dei prodotti locali e per lo sviluppo dei rapporti tra le culture e gli stati che si affacciano sul mare Adriatico;
  • effettuare iniziative e manifestazioni, sia per la diffusione della cultura nel campo della marineria, sia per la conoscenza e la tutela dell’ambiente marino, da promuovere in qualsiasi sede, nonché la partecipazione a mostre, fiere, convegni ed altre occasioni per lo sviluppo di tali attività;
  • promuovere il conseguimento dei propri scopi culturali, nonché scopi ricreativi, sportivi e del tempo libero connessi, svolgere tutte le attività necessarie, giudicate opportune od utili, ivi comprese quelle dirette all’acquisizione di beni materiali, strumentali e beni immobili in proprietà, in locazione o in altra forma e potrà partecipare ad associazioni aventi scopi analoghi od affini come pure associarsi ad esse.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

art. 3 Soci

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

a) ordinari

b) sostenitori

c) benemeriti

Sono soci ordinari coloro che fattivamente contribuiscono alla vita sociale dell’Associazione e che hanno versato la quota sociale.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota sociale prevista per i soci ordinari, erogano contribuzioni volontarie straordinarie per le finalità oggetto dell’Associazione.

Sono soci benemeriti coloro che, oltre a versare la quota sociale prevista per i soci ordinari, vengono nominati dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Possono essere simpatizzanti senza diritto di voto, coloro che si interessano alla vita associativa o versano un contributo anche inferiore alla quota sociale prevista ma non rientrano nelle categorie dei soci.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota o il contributo associativo non sono ripetibili né soggetti a rivalutazione e non sono trasmissibili.

art. 4 ammissione del socio

Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali e gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal consiglio direttivo. Il diniego va motivato.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, al collegio dei probiviri.

art. 5 diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

art. 6 recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

In alternativa è ammessa la decisione del consiglio direttivo che dovrà intervenire in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

art. 7 organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il vice presidente;
  • il tesoriere;
  • i revisori dei conti;
  • il collegio dei provibiri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

art. 8 assemblea

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata.

È convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria dal presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contiene l’ordine del giorno dei lavori.

Essa è anche convocata quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • elegge il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e il collegio dei probiviri se previsti;
  • approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • fissa l’importo della quota sociale o di contribuzioni straordinarie;
  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva l’eventuale regolamento interno;
  • delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • elegge il consiglio direttivo;
  • delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

art. 9 validità delle assemblee

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno curare il riassunto in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell’Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto anche dal presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

art. 10 consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, eletti dall’assemblea fra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti più uno. i membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione si riunisce almeno due volte all’anno e quando è convocato da:

  • il presidente;
  • da almeno la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.

Le convocazioni avvengono via e-mail o fax.

Il consiglio direttivo elegge il presidente, il vice presidente, il tesoriere, il segretario verbalizzante e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione, ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

art. 11 presidente e vice presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può effettuare tutti gli atti che gli siano stati conferiti dal consiglio direttivo come a titolo esemplificativo:

  • aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
  • riscuotere per conto dell’Associazione qualsiasi contributo ad essa destinato;
  • sovrintendere alle attività approvate dal consiglio direttivo;
  • ecc.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

art. 12 collegio dei Revisori

Se nominato, il collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo. verifi ca periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

art. 13 collegio dei Probiviri

Se nominato, il collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

art. 14 risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni, legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale ammesse ai sensi della L. 383/2000;
  • beni, immobili e mobili;
  • rendite dai beni mobili o immobili.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

art. 15 bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

art. 16 scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità e finalità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

art. 17 gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche elettive sono gratuite salvo eventuali rimborsi spesa per trasferte relative all’attività istituzionale, regolarmente documentate .

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate per attività approvate dal comitato direttivo.

art. 18 disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

firmato Giorgio Suppiej

firmato Alfredo Zambon

firmato Ervas Alessandro

firmato Alberto Gasparotti notaio – L. S.